PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1o gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.
      2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ulteriore coefficiente di rivalutazione del  2,5.

Art. 2.

      1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli aventi diritto, i quali possono chiedere anche la revisione della stima già effettuata.

Art. 3.

      1. Le pratiche respinte dalla commissione interministeriale amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, per carenza di documentazione sono prese in esame da una apposita commissione costituita presso il Ministero degli affari esteri, che provvede, d'intesa con la commissione mista italo-libica, ad acquisire ogni elemento

 

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utile integrativo della documentazione mancante. Al termine dell'istruttoria, la commissione costituita ai sensi del primo periodo rinvia alla commissione interministeriale amministrativa competente la documentazione acquisita, allegando il proprio parere in ordine alla relativa pratica.
      2. La commissione costituita ai sensi del comma 1 è composta da:

          a) un magistrato della Corte di cassazione, collocato a riposo, che la presiede;

          b) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

          c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) due rappresentanti dell'Associazione italiani rimpatriati dalla Libia (AIRL).

Art. 4.

      1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

      1. Agli indennizzi corrisposti ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

Art. 6.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,

 

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si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.